Iecotec S.r.l. si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività.
Con l’emanazione del presente Codice Etico, la Società si pone altresì l’obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari,attraverso l’autodisciplina e l’adozione delle migliori tecniche e procedure di corporte governance.
La Società ritiene che l’orientamento all’etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l’affidabilità della medesima verso l’intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. L’importanza del presente Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle società, al fine di scongiurare la realizzazione di reati. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.
Si allega, a far parte del presente modello, il CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE
Sono destinatari del Codice Etico:
a. l’Amministratore Delegato che deve fare propri i principi del Codice Etico nello svolgimento della propria attività istituzionale;
b. i dirigenti e/o quadri, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
c. gli altri dipendenti e collaboratori i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico.
Il destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi è tenuto:
La previsione del Codice Etico consente anzitutto di sancire i contenuti dei valori guida cui si ispira la cultura imprenditoriale della Società, supportando la sua identità nell’ambito del mercato e della società civile contemporanei.
In particolare, trattasi di:
Nello svolgimento della propria attività la Società si conforma ai principi contenuti nel presente Codice Etico e quindi si impegna a:
Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente Codice Etico, i membri degli organi statutari della Società perseguono gli obiettivi e gli interessi della Società.
Per quanto sopra, i membri degli organi statutari della Società improntano lo svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza, rispetto delle persone.
Il comportamento dei membri degli Organi statutari sarà pertanto caratterizzato da:
Quale datore di lavoro, la Società si impegna a:
I principi di condotta che caratterizzano l’operato di dirigenti e/o quadri, dipendenti e collaboratori sono:
Ciascun responsabile nello svolgimento delle sue mansioni di organizzazione e di controllo rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i collaboratori sottoposti alle sue attività di direzione e/o coordinamento.
Il responsabile si attiene a una condotta esemplare, dedicandosi al suo lavoro con lealtà e professionalità, nell’aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d’azione dei propri collaboratori, vigilando con diligenza sull’adempimento dei compiti loro assegnati.
Nello specifico, il responsabile ha l’obbligo di:
La Società richiede che i dirigenti e/o quadri e i dipendenti nell’espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi.
Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei dirigenti e/o quadri e/o dei dipendenti di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal dirigente e/o dipendente al proprio responsabile o referente.
La ricorrenza di una tale situazione determina l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte dello stesso responsabile o referente.
È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità a vario titolo di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all’interno della Società.
I destinatari del Codice Etico non possono essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Società, salvo quelli che possono essere ricompresi nell’ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore.
Prima di accettare un incarico di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione che possa determinare un conflitto di interessi, ciascun dirigente o dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o referente che sottoporrà, se necessario, il caso all’Organismo di vigilanza.
La Società richiede che i dirigenti e/o quadri e i dipendenti nell’espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi.
In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel MSI, manuale sistema gestione integrato, e quanto contenuto nel Codice disciplinare.
I beni materiali della Società (quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, accessi alla rete e alla posta elettronica, autovetture, strumenti e attrezzature aziendali diverse...) devono esser utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l’attività lavorativa svolta per conto della Società, (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) .
È, pertanto, vietato (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) servirsi dei beni aziendali per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi aziendali o che comportino comunque rallentamenti operativi.
Non è consentito:
Quanto a:
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone IECOTEC Srl ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine dell'Azienda stessa.
Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche Aziendali deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente sono basilari in un rapporto di lavoro, IECOTEC ha adottato il presente regolamento, alla luce del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), per contribuire alla massima diffusione della cultura della sicurezza ed evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati. Il Regolamento aziendale viene incontro quindi alla necessità di disciplinare le condizioni per il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti e contiene informazioni utili per comprendere cosa può fare ogni dipendente per contribuire a garantire la sicurezza informatica di tutta l’Azienda. Tale prescrizione si aggiunge e si integra alla procedura PO 004 (Gestione del sistema informatico e di comunicazione).
Evitare che la diffusione incontrollata di "Catene di Sant'Antonio" (messaggi a diffusione capillare e moltiplicata) limiti l'efficienza del sistema di posta.
Quanto alla politica seguita dalla Iecotec S.r.l. si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nella sezione 1 punti 1.3, 1.3.1 e 1.3.4 “ IMPEGNO DELLA DIREZIONE “ , “LA POLITICA” e “SODDISFAZIONE DEL CLIENTE” del Manuale della qualità (Allegato 1 e 3).
Come già espresso nella parte dedicata ai valori guida, la Società si prefigge anzitutto la creazione di valore, nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria rilevanza sociale.
Al fine di ottimizzare le proprie attività, la Società cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei clienti nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia
Per il miglior conseguimento di tali intenti, si rende necessario pertanto che tutto il personale della Società sia in grado di decifrare e soddisfare le esigenze dei vari clienti proponendo soluzioni e strategie improntate alla fattibilità e all’efficacia.
La Società adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori,accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.
Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partner la Società si attiene ai seguenti principi:
In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale del sistema integrato “MSI”.
La Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla propria attività. La Società collabora attivamente mediante i propri Organi, i dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori nel corso delle eventuali procedure istruttorie. Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, la Società si impegna a:
La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.
A tal fine, la Società vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l’offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri doveri.
Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.
Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l’integrità e la reputazione della Società e/o influenzare l’autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al previsto Organismo di vigilanza.
Allo stesso modo, i destinatari del Codice Etico possono essere beneficiati di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e purché dì modico valore.
La Società tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.
I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l’organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Società,le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.
Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2016/679 che troverà applicazione in tutti gli Stati dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, sostituendo le legislazioni nazionali derivanti dalla Direttiva 95/46/CE che va ad abrogare.
Il Regolamento è una norma di applicazione diretta, quindi non necessita di alcun recepimento, ma occorrono norme primarie nazionali per armonizzarlo con la disciplina previgente che va ad abrogare - si pensi al Codice privacy, dal quale si dovranno scorporare tutte le norme che non siano emanazione diretta della direttiva 95/46/CE (come, ad esempio, quelle mutuate dallo Statuto dei lavoratori o dalla direttiva e-privacy, che restano valide ed efficaci se non afferenti a materie intaccate dalla nuova disciplina europea) - ma anche per integrarlo, dato che nel Regolamento sono molteplici i richiami alle normative nazionali.
Proprio per tale ragione con Legge 25 ottobre 2017, n. 163 – Legge di delegazione europea 2016-2017 – è stata attribuita al Governo delega specifica per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE).
Il Governo, entro sei mesi dall’approvazione della Legge di delegazione, dovrà adottare gli atti necessari all’adeguamento della nuova normativa, con cui potrà dirsi completo il quadro normativo legato al Regolamento UE 2016/679.
Le regole imposte dalla normativa privacy devono essere osservate da tutte le imprese che, nello svolgimento delle loro attività, trattano dati personali, ossia compiono operazioni – come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione – aventi ad oggetto informazioni relative a persone fisiche, identificate o identificabili (per la definizione di “trattamento” e di “dati personali” si rinvia all’art. 4 lett. a) e b) del Codice privacy e all’art. 4 n. 1) e 2) del GDPR).
Da un punto di vista territoriale, il Regolamento UE 2016/679 ha un ambito di applicazione molto ampio, che travalica i confini dell’Unione. Secondo l’articolo 3 del GDPR, infatti, il Regolamento “si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione”.
Ciò significa che copre anche i trattamenti di dati non effettuati nell’Unione Europea, o da soggetti, stabiliti in UE, ma che hanno sede fuori dallo spazio europeo.
Il Regolamento UE 2016/679 richiama alcuni principi e adempimenti già previsti dalla normativa nazionale ma introduce importanti novità, che impongono un ripensamento dei processi e dei sistemi informativi alla base della gestione della privacy e richiedono degli interventi specifici.
Più specificamente il Regolamento:
- Introduce il principio di responsabilizzazione o accountability (art. 5) in base al quale spetta al titolare mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il regolamento, compresa l’efficacia delle misure adottate.
- Richiama i principi generali previsti già nel Codice privacy e ne introduce di nuovi – così per i principi della privacy by design e by default (art. 25) che impongono di considerare i profili privacy fin dalla fase di progettazione e pianificazione e di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
- Conferma alcuni adempimenti già previsti dal D. Lgs. 196/2003 (come ad esempio l’obbligo di fornire agli interessati l’informativa e di gestire il consenso o verificare la sussistenza di altra condizione di liceità), inserendo alcuni elementi di novità (si pensi ad alcune indicazioni ulteriori sul trattamento che occorre fornire all’interessato attraverso l’informativa e al legittimo interesse, individuata quale idonea base giuridica sulla base di una valutazione rimessa direttamente al titolare).
- Introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)– obbligatoria nei casi previsti nell’art. 37 del GDPR.
- Prevede la possibilità di nomina dei subresponsabili da parte del responsabile (art. 28).
- Individua l’obbligo di tenuta dei registri del trattamento previsti all’art. 30 del GDPR.
- Introduce nuovi diritti per l’interessato;
- Individua l’obbligo di effettuare una preliminare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (privacy impact assessment) nei casi in cui il trattamento possa comportare dei rischi (art. 35) e prescrive l’obbligo di consultazione preventiva dell’autorità di controllo qualora la valutazione d’impatto indicasse che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio (art. 36).
- Prevede come obbligo generalizzato la comunicazione all’Autorità di eventuali violazioni dei dati personali (data breach), ex art. 33 del GDPR.
- Prevede che il titolare e il responsabile debbano adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32), che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Iecotec si è impegnata a prendere consapevolezza dei trattamenti effettuati all’interno della realtà aziendale e dell’organizzazione privacy interna e si è apprestata ad avviare tutte le procedure per potersi adeguare entro e non oltre maggio 2018.
Ciò in concreto si traduce nella necessità di:
1. Effettuare un’attenta analisi (audit) tesa ad individuare le varie tipologie di dati trattati e le finalità per cui vengono acquisiti e gestiti, le modalità del trattamento, i tempi di conservazione, i soggetti interni ed esterni coinvolti nel trattamento, l’eventuale trasferimento di dati all’estero, le misure di sicurezza adottate e ulteriori aspetti di rilievo in termini di gestione dei dati.
2. Rivedere il sistema di gestione privacy, sia da un punto di vista documentale (si pensi, ad esempio, a informative e nomine), sia da un punto di vista organizzativo (come ad esempio le procedure per fornire riscontro alle richieste degli interessati).
3. Valutare le misure tecnico-organizzative da adottare e pianificare le modifiche e le integrazioni necessarie a fronte delle novità introdotte con la disciplina europea di prossima applicazione.
dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, sono sempre trattati in modo lecito e corretto.
La Società non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini promozionali, i dati personali acquisiti.
I dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori della Società, pertanto, procedono a:
Si veda ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.6) e 7) del presente Modello.
Il presente Codice Etico, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Società.
La Società è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori, nonché i propri fornitori e i partner, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione
I dirigenti e/o quadri, i dipendenti ei collaboratori della Società possono fare riferimento al loro direttore responsabile e, ove opportuno, all’apposito Organismo di vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all’operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.
Si richiama a far parte integrante del presente punto il Codice disciplinare
- Principi generali.
Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l’esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell’altro caso. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. L’applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall’esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall’azienda in piena autonomia ed a prescindere dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.
Regole generali di comportamento
Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Società (di seguito detti “Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito detti “Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali di Iecotec S.r.l., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le regole di comportamento prevedono che:
Sanzioni per il personale dipendente
I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:
- incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell’espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva.
- incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.
- Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.
I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.
Misure nei confronti degli amministratori
In caso di violazione del Modello da parte dell’amministratore, l’OdV informerà il CDA
Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
A tal fine e consigliabile prevedere l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.
Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.
Le violazioni del Codice Etico
La Società considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Società.
Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte dell’Amministratore Delegato, l’Organismo di vigilanza deve immediatamente riferirlo agli altri organi di governante.
Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un dipendente/collaboratore della Società, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dalla Iecotec S.r.l. nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dal vigente Codice disciplinare.
Le violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dalla Iecotec s.r.l. con comunicazione verbale e/o scritta. La contestazione verbale verrà effettuata durante riunioni di apprendimento con altri colleghi e su fattispecie note e definite. Le contestazioni scritte verranno consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email. Il destinatario ha 5 giorni di calendario dalla ricezione della contestazione per far pervenire alla Iecotec S.r.l. le proprie difese scritte che verranno valutate prima di procedere all’eventuale irrogazione di sanzione.
Se i comportamenti trasgressori del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partner e interlocutori terzi, la Società ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere, senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. Nelle medesime circostanze, dì contro, la Società potrà esigere un risarcimento per i danni eventuali.
L’organo di vigilanza è composto da un solo membro nella figura della D.ssa Veronica Maffi
v.maffi@epap.conafpec.it
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