Codice Etico

1 - Premessa

Iecotec S.r.l. si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività. Con l’emanazione del presente Codice Etico, la Società si pone altresì l’obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari,attraverso l’autodisciplina e l’adozione delle migliori tecniche e procedure di corporte governance. La Società ritiene che l’orientamento all’etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l’affidabilità della medesima verso l’intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. L’importanza del presente Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle società, al fine di scongiurare la realizzazione di reati. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti. Si allega, a far parte del presente modello, il CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE

2 - Destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del Codice Etico: a. l’Amministratore Delegato che deve fare propri i principi del Codice Etico nello svolgimento della propria attività istituzionale; b. i dirigenti e/o quadri, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo; c. gli altri dipendenti e collaboratori i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico. Il destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi è tenuto:

  • ad informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico;
  • esigere il rispetto e l’osservanza dei principi etici contenuti nel Codice Etico che riguardano l’attività in cui è coinvolto il terzo stesso;
  • ad informare l’Organismo di vigilanza di cui al successivo punto 10.1, riguardo qualsiasi comportamento di terzi che violi il Codice Etico.
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L’osservanza del Codice Etico costituisce obbligo specifico di diligenza da parte dei destinatari indicati nei punti a), b) e c) e la relativa violazione può essere addebitata dalla Società quale atto illecito, qualora ne sia derivato un danno.

3 - Valori Guida

La previsione del Codice Etico consente anzitutto di sancire i contenuti dei valori guida cui si ispira la cultura imprenditoriale della Società, supportando la sua identità nell’ambito del mercato e della società civile contemporanei. In particolare, trattasi di:

  • spirito di gruppo, rappresentato dalla consapevolezza e dalla condivisione di operare per il perseguimento di obiettivi comuni, nell’ambito di un gruppo cosciente della propria identità ma che rispetti comunque le diverse personalità, opinioni, conoscenze ed esperienze; in tale contesto, rilevano altresì i comportamenti improntati a promuovere in maniera univoca e positiva l’immagine e la reputazione della Società, il perseguimento e lo sviluppo di possibili sinergie ed interscambio di esperienze, conoscenze e risorse con partner esterni;
  • valorizzazione delle risorse umane, favorendo le condizioni che consentano alle persone che a vario titolo operano nella e per la Società di poter esprimere al meglio le proprie competenze e personalità, di ricevere le medesime opportunità di crescita professionale senza discriminazione alcuna, di contribuire ai processi decisionali dell’azienda nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo capacità e competenze;
  • diligenza e responsabilità, concetti che trovano estrinsecazione in comportamenti che rifuggano in ogni modo da comportamenti illegittimi e comunque scorretti evitando ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse e assumendo di contro le responsabilità connesse agli adempimenti;
  • lealtà, chiarezza e trasparenza, quali connotati delle condotte verso i dipendenti, i collaboratori, le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i clienti, il mercato, fatta salva l’osservanza delle disposizioni a tutela della privacy;
  • efficienza ed efficacia, quali fattori determinanti del successo e, quindi, elementi imprescindibili per una tempestiva e determinata assunzione delle decisioni e loro attuazione ai vari livelli operativi aziendali.
4 - Principi etici generali di comportamento

Nello svolgimento della propria attività la Società si conforma ai principi contenuti nel presente Codice Etico e quindi si impegna a:

  • osservare le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano le materie rilevanti nell’ambito delle attività svolte, con particolare riguardo ai principi e agli obblighi sanciti nel CODICE DISCIPLINARE;
  • agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le relazioni con i propri dipendenti, collaboratori;
  • evitare per i dipendenti della società i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e quella personale;
  • respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno dei propri dipendenti, collaboratori;
  • promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori della Società;
  • garantire la sicurezza sul posto di lavoro, la salute del lavoratore e la protezione dell’ ambiente;
  • assicurare la riservatezza relativamente alle notizie ed alle informazioni inerenti alle attività svolte ed a quelle costituenti patrimonio aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge poste a tutela e delle procedure interne, con particolare riferimento a quanto previsto nel vigente CODICE DISCIPLINARE;
  • far sì che i terzi, nei loro rapporti con la Società, siano informati degli obblighi imposti dal presente Codice Etico e ne rispettino l’adempimento;
  • promuovere l’accettazione, la valorizzazione e l’attuazione del presente Codice Etico da parte di tutti gli Amministratori, i dirigenti e/o quadri, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partner e i clienti.

5 - Organi statutari

Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente Codice Etico, i membri degli organi statutari della Società perseguono gli obiettivi e gli interessi della Società. Per quanto sopra, i membri degli organi statutari della Società improntano lo svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza, rispetto delle persone. Il comportamento dei membri degli Organi statutari sarà pertanto caratterizzato da:

  • divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati a vantaggio della Società;
  • divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
  • obbligo di restituire eventuali regali dì cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che comunque eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e scambio convenevole;
  • divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
  • divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società;
  • rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l’immagine;
  • divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all’adempimento dei doveri professionali;
  • obbligo di denunciare all’Organismo di vigilanza i tentativi di interferenza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice Etico;
  • sviluppo, con gli interlocutori esterni, di rapporti ispirati a correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali;
  • particolare attenzione dovrà essere riservata alle situazioni che possano comunque rilevare quali circostanze in conflitto di interessi, nell’espletamento delle proprie funzioni.
Ricorrendo una o più di tali circostanze, gli interessati informeranno senza ritardo l’Organismo di vigilanza. Nella circostanza, gli interessati avranno cura di:

  • specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i medesimi potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società;
  • specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i loro prossimi congiunti e familiari potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società;
  • indicare ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza;
  • astenersi comunque dal compiere atti connessi o relativi alle situazioni rappresentate, in attesa delle decisioni della Società;
  • osservare le decisioni che in proposito saranno assunte dalla Società.
6 - Principi di condotta nella gestione delle risorse umane

Quale datore di lavoro, la Società si impegna a:

  • ottimizzare le condizioni lavorative nel pieno rispetto delle diversità di origine, sesso, cultura, religione e razza degli stessi lavoratori, salvaguardandone la loro integrità fisica e psicologica con l’applicazione diligente e partecipe della vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente e della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro;
  • adottare criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito personale, della competenza e della professionalità nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori, con il conseguente rifiuto di ogni forma di nepotismo e di favoritismo;
  • promuovere la creazione di un ambiente di lavoro quanto più armonico, al fine di favorire la collaborazione tra i singoli lavoratori e la crescita professionale di ciascuno;
  • contrastare qualsiasi tipo di molestia e di prestazione non professionale e in quanto tale strumentale alla progressione di carriera del singolo, al fine di salvaguardare la dignità dei dipendenti e dei collaboratori.
7 - I dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori

I principi di condotta che caratterizzano l’operato di dirigenti e/o quadri, dipendenti e collaboratori sono:

  • lo svolgimento delle proprie mansioni con trasparenza, correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento coerente e condiviso degli obiettivi aziendali;
  • l’osservanza delle norme di legge, regolamenti come sopra richiamate nell’indicazione dei principi etici generali di comportamento;
  • la vigilanza sulla piena operatività delle citate norme, segnalando al proprio superiore ogni eventuale violazione, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
  • la segnalazione al proprio superiore di eventuali irregolarità e disfunzioni in merito alle modalità di gestione dell’attività lavorativa, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
  • la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali vengono a conoscenza nell’espletamento della propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela dei dati personali.
  • la protezione e la conservazione dei beni materiali e immateriali della Società, mediante un utilizzo competente e responsabile delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell’attività;
  • la responsabilizzazione in merito alla sicurezza e all’igiene sul luogo di lavoro, al fine di garantire l’efficienza e l’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature e di prevenire i rischi di infortuni;
  • il rifiuto di qualunque atteggiamento che discrimini colleghi e collaboratori per ragioni politiche e sindacali, di fede religiosa, razziali, di lingua, di sesso, di età o handicap;
  • il rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l’immagine;
  • il divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all’adempimento dei doveri professionali;
  • il divieto di eseguire ordini o attuare atti direttivi emanati da soggetto non competente e non legittimato; in tali casi, il dipendente e/o collaboratore deve dare immediata comunicazione dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuto al proprio responsabile o referente;
  • il divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati;
  • il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
  • l’obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che eccedano, con il loro valore, le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
  • il divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
  • il divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società;
  • l’obbligo di denunciare al proprio responsabile i tentativi di interferenza, consentendone ove opportuno anche l’attivazione tempestiva dell’Organismo di vigilanza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e comunque difformi dallo spirito del presente Codice Etico;
  • lo sviluppo con gli interlocutori esterni di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali.
8 - I rapporti gerarchici

Ciascun responsabile nello svolgimento delle sue mansioni di organizzazione e di controllo rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i collaboratori sottoposti alle sue attività di direzione e/o coordinamento. Il responsabile si attiene a una condotta esemplare, dedicandosi al suo lavoro con lealtà e professionalità, nell’aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d’azione dei propri collaboratori, vigilando con diligenza sull’adempimento dei compiti loro assegnati. Nello specifico, il responsabile ha l’obbligo di:

  • valutare accuratamente e in completa imparzialità i propri collaboratori sulla base delle loro capacità personali e delle loro competenze professionali;
  • illustrare ai propri collaboratori in modo inequivocabile i compiti loro assegnati e prepararli al loro adempimento attraverso un’opportuna attività formativa accompagnata da periodiche valutazioni sull’andamento del lavoro;
  • commisurare il compenso dei collaboratori alle prestazioni da loro fornite secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro, fermo restando che il pagamento può essere corrisposto unicamente al soggetto che ha prestato la sua opera;
  • promuovere lo spirito di appartenenza alla Società, stimolando la motivazione personale di ciascun collaboratore a crescere professionalmente all’interno dell’azienda;
  • tutelare l’integrità personale e professionale dei propri collaboratori da qualunque forma di indebita limitazione dell’espressione professionale e personale;
  • rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e dei principi del presente Codice Etico e garantirne efficacemente l’applicazione, chiarendo che le violazioni rappresentano un eventuale inadempimento contrattuale e/o un illecito disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti;
  • segnalare tempestivamente al proprio superiore qualunque infrazione delle norme di legge o del presente Codice Etico rilevata in prima persona o a lui pervenuta.
9 - Conflitto di interessi dei dirigenti e/o quadri e/o dipendenti

La Società richiede che i dirigenti e/o quadri e i dipendenti nell’espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi. Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei dirigenti e/o quadri e/o dei dipendenti di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal dirigente e/o dipendente al proprio responsabile o referente. La ricorrenza di una tale situazione determina l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte dello stesso responsabile o referente. È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità a vario titolo di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all’interno della Società. I destinatari del Codice Etico non possono essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Società, salvo quelli che possono essere ricompresi nell’ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore. Prima di accettare un incarico di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione che possa determinare un conflitto di interessi, ciascun dirigente o dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o referente che sottoporrà, se necessario, il caso all’Organismo di vigilanza.

PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI

La Società richiede che i dirigenti e/o quadri e i dipendenti nell’espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi. In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel MSI, manuale sistema gestione integrato, e quanto contenuto nel Codice disciplinare. I beni materiali della Società (quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, accessi alla rete e alla posta elettronica, autovetture, strumenti e attrezzature aziendali diverse...) devono esser utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l’attività lavorativa svolta per conto della Società, (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) . È, pertanto, vietato (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) servirsi dei beni aziendali per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi aziendali o che comportino comunque rallentamenti operativi. Non è consentito:

  • l’impiego di linee telefoniche dell’ufficio per effettuare conversazioni personali, salvo che per assoluta emergenza;
  • l’uso della posta elettronica dell’ufficio per comunicazioni personali e/o svincolati dall’uso lavorativo

Quanto a:

  • l’impiego dei tablet aziendali e dei cellulari aziendali non vi sono limiti all’utilizzo;
  • la navigazione in internet:
  • l’impiego dei tablet aziendali e dei cellulari aziendali non vi sono limiti all’utilizzo;
  • quanto al Wi-Fi, a richiesta dell’utente, verrà comunicata la password per l’accesso ad internet.
  • Ogni computer è dotato di una propria password personale per l’accesso ad internet;
  • L’uso delle automobili aziendali non vi è limite all’utilizzo;
  • L’uso dei furgoni della Iecotec S.r.l. è consentito per uso lavorativo nonché per alcuni dipendenti l’uso è esteso anche al percorso casa/lavoro, lavoro/casa;
9 - La regolamentazione dei sistemi informatici

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone IECOTEC Srl ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine dell'Azienda stessa.
Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche Aziendali deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente sono basilari in un rapporto di lavoro, IECOTEC ha adottato il presente regolamento, alla luce del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), per contribuire alla massima diffusione della cultura della sicurezza ed evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati. Il Regolamento aziendale viene incontro quindi alla necessità di disciplinare le condizioni per il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti e contiene informazioni utili per comprendere cosa può fare ogni dipendente per contribuire a garantire la sicurezza informatica di tutta l’Azienda. Tale prescrizione si aggiunge e si integra alla procedura PO 004 (Gestione del sistema informatico e di comunicazione).

A. UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER
  • II Personal Computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro Ognuno è responsabile dell'utilizzo delle dotazioni informatiche ricevute in assegnazione.
  • Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.
  • Non è consentita l'attivazione della password d'accensione (bios), senza preventiva autorizzazione da parte della IECOTEC S.r.l.
  • Non è consentito all'utente modificare le caratteristiche hardware e software impostate sul proprio PC, salvo previa autorizzazione esplicita da parte del responsabile informatico della IECOTEC Srl.
  • Il Personal Computer deve essere, tassativamente, spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall'ufficio.
  • Le informazioni archiviate informaticamente devono essere esclusivamente quelle previste dalla legge o necessarie all'attività lavorativa.
  • Costituisce buona regola la pulizia periodica (almeno ogni sei mesi) degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili (.tmp). Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati. E' infatti assolutamente da evitare un'archiviazione ridondante.
  • Le gestioni locali dei dati dovranno scomparire per essere sostituite da gestioni centralizzate su server.
  • Non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dal Responsabile Informatico Aziendale.
  • Non è consentita la riproduzione o la duplicazione di programmi informatici ai sensi della Legge n. 128 del 21.05.2004.
  • Il responsabile del Sistema Informatico può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà pericolosi per la Sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.
B. UTILIZZO DELLA RETE AZIENDALE
  • L'accesso alla rete aziendale è protetto da password; per l'accesso deve essere utilizzato il proprio profilo personale (username e password).
  • E' fatto divieto di utilizzare la rete aziendale per fini non espressamente autorizzati.
  • E' vietato connettere in rete stazioni di lavoro se non dietro esplicita autorizzazione del responsabile informatico aziendale.
  • E' vietato condividere cartelle in rete sia dotate di password, sia sprovviste di password se non dietro autorizzazione del responsabile informatico aziendale.
  • E' vietato monitorare ciò che transita in rete.
  • E' vietata l'installazione non autorizzata di modem che sfruttino il sistema di comunicazione telefonico per l'accesso a banche dati esterne o interne all'azienda.
C. GESTIONE DELLE PASSWORD
  • Le password d'ingresso alla rete, di accesso ai vari programmi in rete per i trattamenti dei dati e ad Internet, sono attribuite da ogni utente IECOTEC.
  • L'utente è tenuto a conservare nella massima segretezza la parola di accesso alla rete ed ai sistemi e qualsiasi altra informazione legata al processo di autenticazione.
  • L'utente è tenuto a scollegarsi dal sistema ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale nel quale è ubicata la stazione di lavoro o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare l'accesso alla medesima per lunghi periodi:

    lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso.
  • La password deve essere immediatamente sostituita, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza.
D. UTILIZZO DEI PC PORTATILI
  • L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dall'Azienda e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro.
  • Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i Pc connessi in rete con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.
  • I PC portatili utilizzati all'esterno (convegni, visite in azienda), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto e dotato di screen saver con password.
  • II portatile non deve essere mai lasciato incustodito e sul disco devono essere conservati solo i file strettamente necessari.
  • Collegarsi periodicamente alla rete interna per consentire il caricamento dell'aggiornamento dell'antivirus.
  • Non utilizzare abbonamenti Internet privati per collegamenti alla rete.
E. USO DELLA POSTA ELETTRONICA
  • L'abilitazione alla posta elettronica viene assegnata dal Responsabile informatico della IECOTEC Srl.
  • La casella di posta, assegnata dall'Azienda all'utente, è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse (art. 615 comma 5 e segg. c.p.)
  • Nel caso di mittenti sconosciuti o messaggi insoliti, per non correre il rischio di essere infettati da virus, occorrerà cancellare i messaggi senza aprirli.
  • Nel caso di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma che contengono allegati sospetti (file con estensione .exe .scr .pif .bat .cmd), questi ultimi non devono essere aperti.

Evitare che la diffusione incontrollata di "Catene di Sant'Antonio" (messaggi a diffusione capillare e moltiplicata) limiti l'efficienza del sistema di posta.

  • Utilizzare, nel caso di invio di allegati pesanti, i formati compressi (*.zip *.rar *.jpg)
  • Nel caso in cui si debba inviare un documento all'esterno dell'Azienda, con contenuti particolarmente riservati o sensibili, è preferibile utilizzare un formato protetto da scrittura (ad esempio il formato Acrobat *.pdf). Tale software specifico è fornito dalla IECOTE Srl previa richiesta.
  • L'iscrizione a "mailing list" esterne è concessa solo per motivi professionali, prima di iscriversi occorre verificare in anticipo se il sito è affidabile e chiedere autorizzazione al responsabile informatico.
  • La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.
  • Per la trasmissione di file all'interno della IECOTEC S.r.l è preferibile non utilizzare la posta elettronica, ma trasferire i file nelle apposite cartelle condivise.
  • E' obbligatorio controllare i file attachment di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).
F. USO DELLA RETE INTERNET E DEI RELATIVI SERVIZI
  • L'abilitazione alla posta esterna e ad Internet è autorizzata dal responsabile informatico della IECOTEC Srl.
  • II PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa.
  • E' assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa.
  • Non possono essere utilizzati modem privati per il collegamento alla rete.
  • E' fatto divieto all'utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dal responsabile informatico della IECOTEC S.r.l.
  • E' vietata la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).
G. PROTEZIONE ANTIVIRUS
  • Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo (ad esempio non aprire mail o relativi allegati sospetti, non navigare su siti non professionali ecc..)
  • Ogni utente è tenuto a controllare la presenza e il regolare funzionamento del software antivirus aziendale
  • Nel caso che il software antivirus rilevi la presenza di un virus che non è riuscito a ripulire, l'utente dovrà immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer segnalare l'accaduto al responsabile informatico della IECOTEC Srl.
  • Ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna all'azienda dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus non eliminabile dal software, non dovrà essere utilizzato.
RAPPORTI ESTERNI

Quanto alla politica seguita dalla Iecotec S.r.l. si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nella sezione 1 punti 1.3, 1.3.1 e 1.3.4 “ IMPEGNO DELLA DIREZIONE “ , “LA POLITICA” e “SODDISFAZIONE DEL CLIENTE” del Manuale della qualità (Allegato 1 e 3).
Come già espresso nella parte dedicata ai valori guida, la Società si prefigge anzitutto la creazione di valore, nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria rilevanza sociale.
Al fine di ottimizzare le proprie attività, la Società cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei clienti nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia
Per il miglior conseguimento di tali intenti, si rende necessario pertanto che tutto il personale della Società sia in grado di decifrare e soddisfare le esigenze dei vari clienti proponendo soluzioni e strategie improntate alla fattibilità e all’efficacia.

I rapporti con i fornitori

La Società adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori,accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.
Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partner la Società si attiene ai seguenti principi:

  • non avvalersi di fornitori e/o partner di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita;
  • accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, nel rispetto delle tempistiche e dei prezzi concordati;
  • accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore, affinché nella scelta finale non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali basate sull’effettivo possesso dei requisiti necessari alla fornitura dei beni e/o all’erogazione dei servizi;
  • evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e regali, al fine di non inficiare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che la Società intrattiene con i propri fornitori e partner;
  • osservare i principi di trasparenza, completezza e riservatezza di informazione nella corrispondenza verso i fornitori e i partner,
  • evitare condizionamenti da terzi estranei alla Società, per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
  • sensibilizzare i fornitori e i partner al rispetto del presente Codice Etico;
  • ove opportuno, istituire apposite e regolari procedure per l’acquisizione di beni e servizi.

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale del sistema integrato “MSI”.

I rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

La Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla propria attività. La Società collabora attivamente mediante i propri Organi, i dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori nel corso delle eventuali procedure istruttorie. Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, la Società si impegna a:

  • instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
  • agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice Etico, non esercitando attraverso propri Organi, dirigenti e/o quadri, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.
A tal fine, la Società vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l’offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri doveri.
Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.
Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l’integrità e la reputazione della Società e/o influenzare l’autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al previsto Organismo di vigilanza.

Allo stesso modo, i destinatari del Codice Etico possono essere beneficiati di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e purché dì modico valore.

PRIVACY e il Regolamento UE 2016/679

La Società tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.
I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l’organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Società,le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.
Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2016/679 che troverà applicazione in tutti gli Stati dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, sostituendo le legislazioni nazionali derivanti dalla Direttiva 95/46/CE che va ad abrogare.
Il Regolamento è una norma di applicazione diretta, quindi non necessita di alcun recepimento, ma occorrono norme primarie nazionali per armonizzarlo con la disciplina previgente che va ad abrogare - si pensi al Codice privacy, dal quale si dovranno scorporare tutte le norme che non siano emanazione diretta della direttiva 95/46/CE (come, ad esempio, quelle mutuate dallo Statuto dei lavoratori o dalla direttiva e-privacy, che restano valide ed efficaci se non afferenti a materie intaccate dalla nuova disciplina europea) - ma anche per integrarlo, dato che nel Regolamento sono molteplici i richiami alle normative nazionali.
Proprio per tale ragione con Legge 25 ottobre 2017, n. 163 – Legge di delegazione europea 2016-2017 – è stata attribuita al Governo delega specifica per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE).

Il Governo, entro sei mesi dall’approvazione della Legge di delegazione, dovrà adottare gli atti necessari all’adeguamento della nuova normativa, con cui potrà dirsi completo il quadro normativo legato al Regolamento UE 2016/679.
Le regole imposte dalla normativa privacy devono essere osservate da tutte le imprese che, nello svolgimento delle loro attività, trattano dati personali, ossia compiono operazioni – come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione – aventi ad oggetto informazioni relative a persone fisiche, identificate o identificabili (per la definizione di “trattamento” e di “dati personali” si rinvia all’art. 4 lett. a) e b) del Codice privacy e all’art. 4 n. 1) e 2) del GDPR).
Da un punto di vista territoriale, il Regolamento UE 2016/679 ha un ambito di applicazione molto ampio, che travalica i confini dell’Unione. Secondo l’articolo 3 del GDPR, infatti, il Regolamento “si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione”.
Ciò significa che copre anche i trattamenti di dati non effettuati nell’Unione Europea, o da soggetti, stabiliti in UE, ma che hanno sede fuori dallo spazio europeo.

Il Regolamento UE 2016/679 richiama alcuni principi e adempimenti già previsti dalla normativa nazionale ma introduce importanti novità, che impongono un ripensamento dei processi e dei sistemi informativi alla base della gestione della privacy e richiedono degli interventi specifici. Più specificamente il Regolamento:
-       Introduce il principio di responsabilizzazione o accountability (art. 5) in base al quale spetta al titolare mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il regolamento, compresa l’efficacia delle misure adottate.
-       Richiama i principi generali previsti già nel Codice privacy e ne introduce di nuovi – così per i principi della privacy by design e by default (art. 25) che impongono di considerare i profili privacy fin dalla fase di progettazione e pianificazione e di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
-       Conferma alcuni adempimenti già previsti dal D. Lgs. 196/2003 (come ad esempio l’obbligo di fornire agli interessati l’informativa e di gestire il consenso o verificare la sussistenza di altra condizione di liceità), inserendo alcuni elementi di novità (si pensi ad alcune indicazioni ulteriori sul trattamento che occorre fornire all’interessato attraverso l’informativa e al legittimo interesse, individuata quale idonea base giuridica sulla base di una valutazione rimessa direttamente al titolare).
-       Introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)– obbligatoria nei casi previsti nell’art. 37 del GDPR.
-       Prevede la possibilità di nomina dei subresponsabili da parte del responsabile (art. 28).
-       Individua l’obbligo di tenuta dei registri del trattamento previsti all’art. 30 del GDPR.
-       Introduce nuovi diritti per l’interessato;
-       Individua l’obbligo di effettuare una preliminare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (privacy impact assessment) nei casi in cui il trattamento possa comportare dei rischi (art. 35) e prescrive l’obbligo di consultazione preventiva dell’autorità di controllo qualora la valutazione d’impatto indicasse che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio (art. 36).
-       Prevede come obbligo generalizzato la comunicazione all’Autorità di eventuali violazioni dei dati personali (data breach), ex art. 33 del GDPR.
-       Prevede che il titolare e il responsabile debbano adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32), che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Iecotec si è impegnata a prendere consapevolezza dei trattamenti effettuati all’interno della realtà aziendale e dell’organizzazione privacy interna e si è apprestata ad avviare tutte le procedure per potersi adeguare entro e non oltre maggio 2018. Ciò in concreto si traduce nella necessità di:
1.      Effettuare un’attenta analisi (audit) tesa ad individuare le varie tipologie di dati trattati e le finalità per cui vengono acquisiti e gestiti, le modalità del trattamento, i tempi di conservazione, i soggetti interni ed esterni coinvolti nel trattamento, l’eventuale trasferimento di dati all’estero, le misure di sicurezza adottate e ulteriori aspetti di rilievo in termini di gestione dei dati.
2.      Rivedere il sistema di gestione privacy, sia da un punto di vista documentale (si pensi, ad esempio, a informative e nomine), sia da un punto di vista organizzativo (come ad esempio le procedure per fornire riscontro alle richieste degli interessati).
3.      Valutare le misure tecnico-organizzative da adottare e pianificare le modifiche e le integrazioni necessarie a fronte delle novità introdotte con la disciplina europea di prossima applicazione.

Il trattamento dei dati personali

dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, sono sempre trattati in modo lecito e corretto.
La Società non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini promozionali, i dati personali acquisiti.

I dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori della Società, pertanto, procedono a:

  • raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  • registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all’occorrenza;
  • verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
  • conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
  • informare l’interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;
  • custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche accidentalmente;
  • consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai doveri d’ufficio;
  • interdire l’accesso non autorizzato ai dati e ìl loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro raccolta;
  • distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso in cui venga ritirata l’autorizzazione alloro trattamento.
Linee guida di attuazione del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.6) e 7) del presente Modello.

Il presente Codice Etico, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Società.
La Società è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i dirigenti e/o quadri, i dipendenti e i collaboratori, nonché i propri fornitori e i partner, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione

I dirigenti e/o quadri, i dipendenti ei collaboratori della Società possono fare riferimento al loro direttore responsabile e, ove opportuno, all’apposito Organismo di vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all’operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.

SISTEMA DISCIPINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Si richiama a far parte integrante del presente punto il Codice disciplinare

       - Principi generali.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l’esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell’altro caso. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. L’applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall’esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall’azienda in piena autonomia ed a prescindere dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

       Regole generali di comportamento

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Società (di seguito detti “Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito detti “Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali di Iecotec S.r.l., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

  • i Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
  • nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;
  • i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all’OdV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale.
  • i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. E’ espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
  • coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
  • sono vietati i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro. Inoltre gli assegni bancari e postali, che se sono emessi per un importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome del beneficiario del pagamento
  • è espressamente vietata l’elargizione in denaro a pubblici funzionari;
  • è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la IecotecS.r.l. . Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità’ del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l’immagine della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.
  • i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Società, identificabile con il sistema di deleghe in essere in Iecotec S.r.l.;
  • devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
  • è consentito ai Soci l’esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all’OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

       Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:
-       incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell’espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva.
-       incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.
-       Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.

       Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell’amministratore, l’OdV informerà il CDA

       Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
A tal fine e consigliabile prevedere l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.
Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

       Le violazioni del Codice Etico

La Società considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Società.
Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte dell’Amministratore Delegato, l’Organismo di vigilanza deve immediatamente riferirlo agli altri organi di governante.
Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un dipendente/collaboratore della Società, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dalla Iecotec S.r.l. nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dal vigente Codice disciplinare.
Le violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dalla Iecotec s.r.l. con comunicazione verbale e/o scritta. La contestazione verbale verrà effettuata durante riunioni di apprendimento con altri colleghi e su fattispecie note e definite. Le contestazioni scritte verranno consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email. Il destinatario ha 5 giorni di calendario dalla ricezione della contestazione per far pervenire alla Iecotec S.r.l. le proprie difese scritte che verranno valutate prima di procedere all’eventuale irrogazione di sanzione.
Se i comportamenti trasgressori del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partner e interlocutori terzi, la Società ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere, senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. Nelle medesime circostanze, dì contro, la Società potrà esigere un risarcimento per i danni eventuali.

L’organo di vigilanza è composto da un solo membro nella figura della D.ssa Veronica Maffi
v.maffi@epap.conafpec.it